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Statuto

ATTO DI RINNOVO DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO IN AERODINAMICA DELLE COSTRUZIONI E INGEGNERIA DEL VENTO CRIACIV

convenzione istitutiva del 3 gennaio 1002 - atto aggiuntivo del 10 dicembre 1996 - atto di modifica del 30 aprile 2004

 

ART.1. – Costituzione del Centro

E’ istituito ai sensi e per gli effetti dell’art.91 del D.P.R. 382/80, il Centro di Ricerca Interuniversitario in “Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento” al fine di promuovere iniziative comuni di ricerca come da programma di attività di cui al  successivo art.2.

Al Centro partecipano:

  1. l’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale);
  2. l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica);
  3. l’Università di Perugia (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale);
  4. l’Università di Trieste (Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura);
  5. l’Università di Chieti-Pescara “Gabriele d’Annunzio” (Dipartimento di Ingegneria);
  6. l’Università IUAV di Venezia (Dipartimento per la Ricerca);
  7. l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti);
  8. l’Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA)

Il Centro è regolamentato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro stesso.

ART.2. - Finalità del Centro

  1. Il Centro si propone di:
    1. promuovere, sostenere, coordinare e dare impulso a ricerche nei seguenti settori: fenomenologia eolica (modellazione, rilevazione, mappatura territoriale); azioni prodotte dai fenomeni eolici sulle costruzioni; effetti causati dalle azioni del vento sulle costruzioni; mitigazione e controllo degli effetti del vento sulle costruzioni; energia eolica.
    2. svolgere ricerche sperimentali presso i Laboratori dei Dipartimenti partecipanti, avvalendosi delle attrezzature e del personale messo a disposizione del Centro e in particolare della galleria del vento dell’Università degli Studi di Firenze;
    3. favorire lo scambio di informazioni e di materiale fra le sezioni operanti presso i Dipartimenti delle Università aderenti alla presente convenzione, anche nel quadro di una collaborazione con altre istituzioni universitarie, con gli Istituti ed i Centri del C.N.R. e con i laboratori di ricerca di enti pubblici e privati che operano nel settore;
    4. promuovere e favorire mediante l’attività di ricerca di cui sopra ed anche nell’ambito di convenzioni con enti pubblici o privati la formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati;
    5. attivare un servizio didattico di supporto all’alta formazione ed ai corsi ufficiali delle sedi universitarie aderenti alla presente convenzione.

ART. 3. - Sede del Centro

  1. Il Centro ha sede organizzativa ed amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze;
  2. Le attività del Centro sono svolte presso le sedi delle Università che contraggono questa convenzione e presso altre eventuali sedi a disposizione per l’attività del Centro, anche in collaborazione con altri Enti.
  3. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi, previo accordo con le Università convenzionate, delle apparecchiature e del personale che le università medesime, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro. In caso di eventuale realizzazione di iniziative che dovessero comportare l’installazione, presso le sedi di una o più Università convenzionate, di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, il Centro consulterà preliminarmente le rispettive Università.

ART. 4. - Organizzazione del Centro

  1. Gli Organi del centro sono:
    1. il Comitato di Gestione;
    2. il Direttore del Centro;
    3. il Consiglio Scientifico.

ART. 5. - Comitato di Gestione

  1. Il Comitato di Gestione è composto dal Direttore che lo presiede; dal Presidente Onorario del Centro; da un rappresentante (professore di ruolo o ricercatore confermato) per ognuna delle Università elencate all’Art. 1; da membri eletti dal Consiglio Scientifico al suo interno tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, in modo da raggiungere il numero di 13 componenti.
  2. Il Comitato di gestione resta in carica un quadriennio. I membri eletti dal Consiglio Scientifico possono essere rieletti solo una volta consecutivamente.
  3. Le adunanze sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati: a parità dei voti prevale il voto del Direttore.
  4. Il Comitato di Gestione:
    1. approva, su proposta del Direttore e sentito il Comitato Scientifico, prima dell’inizio di ogni esercizio, il programma delle attività del Centro ed il relativo piano finanziario;
    2. approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente predisposti dal Direttore;
    3. approva le richieste di adesione di docenti e ricercatori al Centro;
    4. delibera sulla partecipazione al Centro di altre Università e Istituti;
    5. delibera sui contratti e le convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del Direttore;
    6. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal direttore;
    7. delibera, all’unanimità, in ordine ad eventuali proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione degli Organi Accademici.
  5. Il Comitato di Gestione è convocato per l’approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno quindici giorni, anche a mezzo fax e/o e-mail. Le riunioni del Comitato di Gestione possono aver luogo anche per via telematica.
  6. Il rendiconto consuntivo è deliberato entro i medesimi termini previsti dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università sede amministrativa del Centro, in ordine all’approvazione del conto consuntivo delle unità amministrative.

ART. 6. - Il Direttore

  1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico fra i propri membri che siano professori di ruolo o ricercatori confermati, con le modalità di cui al successivo Art. 7. Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente.
  2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
    1. coordina le attività del Centro;
    2. sovrintende e collabora alla gestione amministrativa del Centro di cui all’Art. 8;
    3. convoca e presiede il Consiglio scientifico ed il Comitato di gestione;
    4. propone al Consiglio scientifico ed al Comitato di gestione, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;
    5. predispone, al termine dell’esercizio, il consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro, da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate ai fini di valutarne efficacia ed efficienza.
  3. Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto fra i componenti del Comitato di gestione.

ART. 7. - Il Consiglio Scientifico

  1. Il Consiglio scientifico è costituito da: docenti, ricercatori e tecnici appartenenti alle Università di cui all’Art. 1 ed aderenti al Centro; da eventuali membri cooptati ai sensi del successivo comma 6; da dottorandi, assegnisti di ricerca e titolari di borse o contratti di ricerca, limitatamente alla durata del periodo dei rispettivi contratti. L’elenco degli aderenti è tenuto aggiornato dal Direttore.
  2. Il Consiglio scientifico elegge il Direttore trai propri membri appartenenti alle Università di cui all’Art. 1 e che siano professori di ruolo o ricercatori confermati. Alla elezione del Direttore partecipano i professori di ruolo e i ricercatori confermati che fanno parte del Consiglio scientifico.
  3. Il Consiglio scientifico elegge la quota dei membri del Comitato di gestione di cui all’Art. 5 tra i propri membri appartenenti alle Università di cui all’Art. 1 e che siano professori di ruolo o ricercatori confermati. Alla elezione del Comitato di gestione partecipano i professori di ruolo e i ricercatori confermati che fanno parte del Consiglio scientifico.
  4. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all’anno; la convocazione deve essere fatta con anticipo di 15 giorni anche a mezzo fax e/o e-mail. Le riunioni del Consiglio scientifico possono aver luogo anche per via telematica.
  5. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell’attività scientifica del Centro ed esprime il parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.
  6. Il Consiglio Scientifico può cooptare, all’unanimità, uno o più membri eminenti tra ricercatori e personalità scientifiche che hanno ottenuto risultati significativi nel campo dell’Aerodinamica delle Costruzioni e dell’Ingegneria del vento.
  7. Il Consiglio Scientifico può altresì nominare con decisione unanime, fra i suoi membri, un Presidente Onorario del Centro.
  8. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei docenti, ricercatori e tecnici appartenenti alle Università di cui all’Art. 1 ed aderenti al Centro, esclusi gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; a parità dei voti prevale il voto del Direttore.

ART.  8. – Il Segretario

  1. Il Direttore nomina il Segretario del Centro, scegliendolo tra i docenti, i ricercatori ed i tecnici aderenti al Centro. Il Segretario dura in carica un quadriennio e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 9. – Collaborazione con altri Organismi

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di didattica e/o di ricerca compatibili con le finalità del Centro.

ART. 10. - Finanziamenti e amministrazione

  1. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa, contabile e di spesa.
  2. Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:
    1. dal Ministero Istruzione Università e Ricerca;
    2. dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per specifiche iniziative;
    3. da eventuali contributi delle Università convenzionate;
    4. da altri Istituzioni ed Enti pubblici o privati nazionali e internazionali;
    5. da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi.
  3. I fondi come sopra assegnati affluiscono all’Università dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia si applicano le norme di cui al Regolamento amministrativo e contabile in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.
  4. Le attrezzature acquistate con fondi assegnati al Centro sono inventariate presso la sede amministrativa del Centro e destinate alle singole Università convenzionate presso le quali sono poste in funzione o in affidamento con apposita delibera del Comitato di gestione.
  5. Allo scioglimento del Centro le attrezzature rimangono di proprietà delle Università alle quali erano state destinate. Eventuali fondi residui saranno ripartiti tra le sedi convenzionate.

ART. 11. - Durata e recesso

  1. Tale convenzione è stipulata inizialmente per una durata di cinque anni ed è rinnovabile con apposito atto previa valutazione da parte degli Organi Accademici dell’attività scientifica svolta dal Centro nel triennio decorso.
  2. È ammesso il recesso di ciascuna Università convenzionata previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 12. - Adesioni ulteriori

  1. Possono aderire al Centro altre Università o Istituti che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.
  2. Ulteriori docenti, ricercatori e tecnici appartenenti alle Università di cui all’Art. 1 possono aderire a domanda al Centro; l’adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di gestione del Centro.
  3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.

ART. 13. - Valutazione

  1. L’attività del Centro è sottoposta ogni tre anni a valutazione da parte degli organi di governo degli Atenei convenzionati sulla base delle relazioni annuali di cui all’Art. 6 comma 2, lettera e, anche mediante l’ausilio di esperti sui temi oggetto dell’attività del Centro.

ART. 14. - Disattivazione

  1. Il Centro può essere disattivato dal Senato Accademico dell’Università sede amministrativa, su proposta del Comitato di Gestione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentite le altre Università aderenti al Centro.
  2. Il Senato Accademico dell’Università sede amministrativa, sentito il Consiglio di Amministrazione, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente Art. 13, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università sede amministrativa delibera in ordine alla destinazione dei beni e dei locali di cui dispone il Centro al momento della disattivazione.

Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dell’Università sede amministrativa.

ART. 15. - Norme transitorie e finali

  1. Al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione sono considerati aderenti al Centro e ne formano il Consiglio scientifico i docenti e ricercatori specificati nell’allegato elenco.

Il Decano del consiglio Scientifico provvederà a convocare la prima riunione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Convenzione per procedere all’elezione del Direttore e del Comitato di gestione.

 

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Ultimo aggiornamento

22.12.2020

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